Polizza di frontiera: che cos’è e a che cosa serve?

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Oggi parliamo di un argomento particolare di cui forse non tutti sono a conoscenza. Si tratta della polizza di frontiera, che è una topologia di assicurazione temporanea che serve a garantire dei rischi che possono derivare dalla responsabilità civile auto verso terzi.

La polizza di frontiera temporanea può essere rilasciata solo ed esclusivamente per circolare per un determinato periodo di tempo in Italia, se si possiede un veicolo che è stato immatricolato all’estero, in un Paese extra UE.

Qual è la validità territoriale della polizza di frontiera temporanea

Concentriamoci sull’aspetto che riguarda in particolare i territori e luoghi in cui è valida questa tipologia di polizza Rc Auto.

Vale anche per la circolazione nei seguenti Paesi:

  • Austria;
  • Belgio;
  • Bulgari;
  • Cipro;
  • Croazia;
  • Danimarca;
  • Estonia;
  • Finlandia;
  • Francia;
  • Germania;
  • Grecia;
  • Irlanda;
  • Islanda;
  • Lettonia;
  • Liechtenstein;
  • Lituania;
  • Lussemburgo;
  • Malta;
  • Norvegia;
  • Olanda;
  • Polonia;
  • Portogallo;
  • Repubblica Ceca;
  • Repubblica Slovacca;
  • Romania;
  • Slovenia;
  • Spagna;
  • Svezia;
  • Svizzera;
  • Ungheria.

Cosa garantisce la polizza di frontiera e cosa invece non copre

Il massimale che viene garantito dalla polizza di frontiera temporanea è quello in vigore alla data in cui è successo il sinistro stradale nel Paese specifico in cui l’incidete stesso di è verificato.

I danni che invece non vengono coperti da questa particolare polizza sono quelli propri, sia al veicolo che si guida che ai beni che vengono trasportati; restano fuori dalle coperture le lesioni al conducente, i furti, gli atti vandalici, gli eventi atmosferici e quello che non rientra nell’ambito di applicazione della Responsabilità Civile verso terzi nel Paese in cui è accaduto il sinistro.

Polizza di frontiera: casi particolari

L’Ufficio Centrale Italiano assicura anche mezzi in regime di importazione temporanea che provengono da uno dei Paesi extra UE. Questo però solo ed esclusivamente se l’intestatario del veicolo non è residente in Italia o in un altro Paese che fa parte dello Spazio economico europeo, e quindi se l’auto o altro mezzo non deve essere immatricolato nello Stato in cui l’acquirente ha la normale residenza.

Quali documenti servono?

Per verificare le condizioni di cui sopra servono:

  • la fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido da cui si può evincere la residenza attuale;
  • se questo documento non riporta la residenza o se il compratore è un cittadino italiano iscritto all’AIRE e residente all’estero, allora bisogna presentare il Certificato di residenza o l’autocertificazione del contraente;
  • serve poi la fotocopia della carta di circolazione estera del veicolo (documento di circolazione del paese di provenienza che certifica targa e proprietà del mezzo) con l’eventuale traduzione.

Anche se si tratta solo di un rinnovo, è necessario riportare tutti gli stessi documenti. Servono infatti per consentire di controllare che siano ancora in essere le condizioni stabilite dalla legge.

Cosa succede a chi trasferisce la residenza in Italia da Paese extra UE

Secondo l’art. 132 il veicolo importato deve essere reimmatricolato in Italia entro 12 mesi dall’ottenimento della residenza. L’UCI non può assicurare il veicolo quindi una volta passato questo termine massimo; per poterlo assicurare bisogna poter dimostrare di averne il titolo, presentando tutta la documentazione che attesta la data di acquisizione della residenza, la copia della bolla doganale d’importazione del veicolo di proprietà.

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