Buche stradali, si può chiedere il risarcimento per eventuale incidente?

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L’asfalto dissestato è un problema che purtroppo riscontriamo in molte delle nostre città, le buche possono essere davvero pericolose per chi viaggia in auto, e soprattutto per i motociclisti, i ciclisti e i pedoni. Il manto stradale non uniforme, e caratterizzato spesso purtroppo da veri e propri ‘crateri’ nell’asfalto, minaccia seriamente la sicurezza della circolazione.

Viaggiare in auto su una strada caratterizzata da buche profonde o dai bordi acuminati alza il rischio di bucare le gomme, ma anche di rovinare e danneggiare le sospensioni e i cerchi. Purtroppo può rivelarsi pericoloso perché strade così dissestate possono anche provocare sbandamenti e quindi conseguenti incidenti con altri veicoli, ma anche la caduta di chi viaggia in biciclette, in bici e anche a piedi.

I responsabili della manutenzione stradale possono essere chiamati a rispondere dei danni quando veicoli o persone subiscono dei danneggiamenti a causa del manto stradale disconnesso. Non possiamo parlare però di risarcimento automatico, devono essere verificate differenti condizioni per poter procedere. Vediamo insieme di cosa stiamo parlando e cosa fare.

Cosa dice la legge in ambito di incidenti causati da buche stradali

La norma parla di questi episodi principalmente in due articoli:

  • 2043 del Codice Civile – “Risarcimento per fatto illecito” – che dice: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”;
  • 2051 del Codice Civile – “Danno cagionato da cosa in custodia” – che recita che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Va aggiunto anche l’art. 14 del Codice della Strada, che obbliga i proprietari di una strada a occuparsi della manutenzione.

Come abbiamo anticipato, è possibile ottenere il risarcimento dei danni per danneggiamenti avvenuti a causa di una strada dissestata. Per poterlo pretendere però:

  • l’ente proprietario della strada deve avere l’effettivo controllo del bene e la possibilità di rimuovere il pericolo;
  • la buca deve essere poco visibile dal danneggiato, per poter essere considerata ‘insidia occulta’ e rappresentare un pericolo effettivo per chiunque, quindi quella che viene definita ‘insidia oggettiva’ (una sorta di trabocchetto).

Quando è possibile ottenere il risarcimento dei danni derivanti da buche stradali

Secondo l’art 2051 del Codice Civile, come abbiamo visto, si presuppone la responsabilità dell’ente proprietario o del gestore della strada, che ha l’obbligo di custodire e manutenere la strada stessa per evitare qualsiasi tipo di pericolo per la circolazione.

La responsabilità quindi ricade sul gestore nel caso in cui l’incidente e i danni siano il risultato di cattiva manutenzione. Come abbiamo visto, la buca deve essere considerata un’insidia. In questo caso quindi il proprietario o gestore della strada è responsabile di quanto accaduto (eventuali sinistri e danni ai veicoli e/o alle persone) e è tenuto al risarcimento.

Il risarcimento può essere anche respinto

Ci sono dei casi in cui però il gestore della strada può non essere responsabile dell’incidente causato dalle buche, l’articolo 2051 del Codice Civile infatti annulla la responsabilità del proprietario o gestore dell’infrastruttura nel caso in cui venga accertato il ‘caso fortuito’ e quindi un evento atmosferico anomalo o una frana che causano buche e discontinuità al fondo stradale.

Anche quando la buca è facilmente visibile e di modeste dimensioni il gestore non è responsabile e quindi non è tenuto al risarcimento dei danni. La richiesta di risarcimento può quindi essere respinta.

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