Rc Auto, in che cosa consiste l’acconto sulla liquidazione del danno?

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Parliamo di assicurazione auto, come abbiamo fatto spesso, si tratta infatti di un argomento molto importante per ogni automobilista. L’Rc Auto è obbligatoria in Italia per qualsiasi mezzo a motore circolante ed è fondamentale sapere di cosa si tratta e come funziona. Oggi approfondiamo il discorso dell’acconto sulla liquidazione del danno, che viene disciplinato dall’art. 147 del Codice della delle Assicurazioni Private. Vediamo quindi come funziona l’anticipo del risarcimento dei danni.

Acconto sulla liquidazione del danno: di cosa si tratta

Quando si verifica un incidente stradale, capita di sentire parlare dell’acconto sulla liquidazione del danno. Si tratta proprio di una forma di anticipo sul risarcimento, versato dalla compagnia assicurativa al danneggiato, in deroga alla procedura standard che prevede che l’importo totale dell’indennizzo dovrebbe essere pagato solo una volta avvenuta l’effettiva determinazione del danno, quindi nel momento in cui si conclude la pratica.

Che cosa dice il Codice delle Assicurazioni sull’acconto della liquidazione del danno

Vediamo in particolare che cosa c’è scritto all’articolo 147 del Codice delle Assicurazioni Private: “Nel corso del giudizio di primo grado (che riguarda un sinistro stradale), gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno”. Il comma 2 continua poi dicendo: “Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva, provvede all’assegnazione della somma nei limiti dei 4/5 della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza”.

Rc Auto, acconto della liquidazione del danno: come funziona

Quello di cui parliamo quindi può essere definito come una speciale clausola contrattuale che è prevista regolarmente dal Codice e che quindi possiamo ritenere valida per ogni polizza auto. Come abbiamo letto nel paragrafo precedente (dall’art. 147 del Codice) possiamo comprendere che il danneggiato quindi può richiedere l’anticipo sull’indennizzo anche in uno solo (o entrambi) di questi due casi:

  • prima di tutto nel caso in cui si trovi in una situazione di bisogno. Deve quindi dimostrare che, per colpa del sinistro stradale, ha subito un peggioramento del suo stile di vita, dal punto di vista fisico e/o da quello economico;
  • nel caso in cui il giudice ritiene che il conducente responsabile del sinistro abbia una grave responsabilità, tale da escludere, con certezza ragionevole, un suo proscioglimento anche prima di giungere a sentenza (questo succede ad esempio quando, dopo i vari accertamenti, si ha la certezza che il responsabile ha causato l’incidente guidando dopo aver assunto sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza).

Chiaramente, per poter richiedere l’acconto sulla liquidazione del danno, deve assolutamente esistere una causa, sia in sede giudiziale che stragiudiziale e quindi solo un giudice può autorizzarne l’erogazione, con un’ordinanza immediatamente esecutiva.

Acconto sulla liquidazione del danno: a quanto ammonta

Il giudice che accerta le gravi responsabilità del conducente che ha provocato il sinistro oppure lo stato di bisogno, può quindi decidere di imporre alla compagnia assicurativa che deve pagare il danno, di provvedere al versamento dell’acconto sulla liquidazione totale. Questo, in base alla normativa, può avere il valore massimo di 4/5 della presumibile entità dell’indennizzo. Il provvedimento è immediatamente esecutivo, quindi diventa effettivo nel momento in cui viene emesso.

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