Rinnovo patente di guida: come fare


Il rinnovo della patente di guida varia in relazione all’età della persona e alla tipologia di patente che si possiede. Per la patente A si effettua ogni 10 anni fino ai 50 anni di età, ogni 5 anni per età compresa tra 50 e 70 anni, ogni 3 anni dopo i 70 anni; lo stesso vale per la patente B.

Chi può conseguire la patente di guida?

Secondo l’art. 119 del Codice della Strada “non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (…) chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore”.

In quali strutture è possibile rinnovare la patente di guida?

Secondo il comma 2 dell’art. 119 del Codice della Strada “L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne che per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo, o in quiescenza, o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici”.

Cosa recita il comma 4 dell’art. 119 del Codice della Strada?

“L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età e abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale”.

Quanto costa il rinnovo della patente di guida?

Il rinnovo della patente di guida ha dei costi che cambiano a seconda della procedura scelta. La soluzione più comoda è rivolgersi a una scuola guida o un’agenzia di pratiche auto che fissa la visita medica. Il costo è superiore, perché si pagano la visita medica e il prezzo del servizio offerto dalla scuola guida o dall’agenzia.

La cifra è compresa tra i 100 e i 130 euro, è bene informarsi prima comunque e chiedere dei preventivi. Se si vuole invece risparmiare, allora è bene rivolgersi all’ASL per prenotare la visita medica.

Il costo varia in base al luogo di residenza, sicuramente è più basso: in genere spendono 26,20 per i due versamenti, 6,80 euro per la spedizione della nuova patente e infine il costo della visita medica, tra i 60 e i 90 euro.

Dopo essere stati sottoposti alla visita medica per il rinnovo della patente di guida cosa succede?

Possono configurarsi cinque casi: rinnovo della patente, rinnovo della patente per un periodo limitato, declassamento della patente, sospensione a tempo indeterminato della patente e revoca della patente.

In caso di esito positivo?

A partire dal giorno in cui è stata effettuata la visita, il Ministero dei Trasporti comunica un periodo che solitamente è di circa di 3-4 giorni per ricevere la nuova patente a casa. Dopo la visita comunque l’ente comunica in via telematica con la struttura centrale ministeriale l’idoneità per il rinnovo della patente. Questa quindi stampa la nuova patente di guida e la invia presso la residenza del conducente o all’indirizzo indicato.

Cosa succede se la nuova patente di guida non arriva a casa?

In caso di mancato ricevimento della patente entro 15 giorni dalla data della visita medica bisogna contattare il numero verde di Poste Italiane 800979416, dedicato al servizio di “Stampa e consegna patenti e libretti di circolazione”, disponibile 7 giorni su 7 e h24, ma accessibile solo da telefono fisso e non da mobile, oppure il numero verde del Ministero dei Trasporti 800232323, accessibile dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì anche da telefoni mobili.

In quali casi non è possibile la conferma di validità della patente di guida per via telematica?

Richiesta presentata prima di quattro mesi antecedenti la data di scadenza della validità della patente, rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQC (Carta di qualificazione del conducente), rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida, declassamenti di patente con contestuale conferma di validità, rinnovi di validità di patenti con provvedimenti ostativi attivi (sospensioni a tempo indeterminato, obbligo di revisione senza esito o con esito negativo, sospensioni con termine non concluso) di competenza degli Uffici Motorizzazione civile o degli organi periferici del Ministero dell’Interno, rinnovi di validità di patenti smarrite, sottratte, distrutte per le quali è obbligatorio presentare denuncia presso gli organi competenti e rinnovi di validità di patenti i cui dati non sono leggibili.

In questi casi dove bisogna andare per il rinnovo della patente di guida?

Presso la Motorizzazione Civile presentando la domanda di duplicato della patente di guida, corredata della prescritta documentazione e del certificato medico in bollo.

Come funziona il rinnovo della patente di guida per i cittadini italiani che si trovano all’estero?

Quando il titolare di patente italiana si stabilisce all’estero in uno Stato membro dell’Unione Europea, la circolare n.30/99 del Ministero dei Trasporti stabilisce che la patente scaduta può essere rinnovata solo da un’autorità dello Stato in cui ha sede la nuova residenza. La procedura è simile anche per i cittadini italiani che soggiornano in uno Stato extra UE, regolarmente iscritti all’ A.I.R.E.: il rinnovo della patente viene effettuato dalle autorità diplomatico-consolari, la patente deve essere scaduta da meno di 3 anni o non essere stata revocata in seguito ad una conversione con una patente straniera.


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