Che succede se prendi una multa in una città dove non sei mai stato?

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A diversi automobilisti è successo di ricevere la notifica di un verbale per un’infrazione riferita a un’automobile con la stessa targa ma rilevata in una città dove non erano mai stati. Sembra impossibile ma può accadere, spesso a causa di un semplice errore di rilevamento della targa oppure all’errata trascrizione di chi ha compilato il verbale.

A volte, però, può trattarsi anche di una vettura con una targa clonata, magari modificata utilizzando del nastro isolante oppure del bianchetto. Sono diversi i “furbetti” che attraverso questo stratagemma riescono a evitare multe, passando indenni a grande velocità davanti agli autovelox. Tale condotta, ovviamente considerata illecita dal Codice della Strada, può provare diverse spiacevoli sorprese ai malcapitati, i reali intestatari della vettura. Ecco come comportarsi di fronte a una situazione del genere.

Multa in una città dove non si è stati: cosa fare

Se arriva una multa comminata in una città o in un luogo dove non si è stati, lo strumento a cui ricorrere è il ricorso in autotutela: questo va presentato al comando che ha elevato la contravvenzione, chiedendo l’annullamento dell’atto in quanto illegittimo o infondato. Così facendo si chiede all’ente che ha emanato l’atto di riesaminarlo al fine di revocarlo oppure annullarlo in maniera definitiva.

L’autotutela consente di ottenere l’annullamento della multa senza affrontare le spese legali di un processo, perché può essere presentato in prima persona dal contribuente proprietario della vettura senza la necessità di rivolgersi a un avvocato. Per il ricorso in autotutela, però, bisogna avere elementi di prova certi e inconfutabili: chi lo presenta deve dimostrare che nel momento in cui è stata commessa l’infrazione, la sua auto non poteva in alcun modo trovarsi in quel luogo.

Per dimostrarlo si può allegare la fattura di un’officina se l’auto si trovava dal meccanico, l‘estratto conto del Telepass oppure il biglietto del parcheggio nel caso in cui il mezzo fosse in sosta magari nei pressi dell’ufficio dove si lavora. Nel presentare il ricorso, inoltre, è sempre bene allegare una copia del verbale di contravvenzione ricevuto e la copia di un documento di identità come la carta d’identità e il passaporto, oppure quella patente di guida del proprietario della vettura.

A chi presentare il ricorso in autotutela

Il ricorso in autotutela dopo aver ricevuto una multa per un’infrazione commessa in una città dove non si è stati, va presentato allo stesso comando di Polizia Municipale, Carabinieri o Polizia Stradale che ha emesso la contravvenzione. Allo stesso modo, bisogna inviare la domanda anche alla Prefettura, in quanto organo accertatore che può disporre l’archiviazione degli atti che non sono ancora usciti dalla propria sfera, come il preavviso di fermo compilato per errore.

Nel ricorso bisogna dichiarare che la multa è frutto di un errore materiale, oppure che in circolazione c’è un’automobile con una targa clonata o falsificata. Con il ricorso in autotutela si presenta domanda per archiviare il verbale.

Alternativa al ricorso in autotutela

La pratica di presentare il ricorso in autotutela non sospende automaticamente i termini per proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di pace e nemmeno quelli per effettuare il pagamento. Se non si riceve risposta, bisogna trovare un’alternativa. Si hanno a disposizione 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale per proporre il ricorso al Giudice di pace. Sono 60, invece, i giorni a disposizione a partire dalla contestazione o dalla notifica per proporre il ricorso al prefetto.

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