Danni alla persona nella Rc Auto: quali sono e cosa sapere

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I danni alla persona nella Rc Auto sono suddivisi e quantificati come indica il Codice delle Assicurazioni, che contempla il danno patrimoniale e quello non patrimoniale. Il verificarsi di un incidente può provocare danni materiali e danni fisici, quindi rispettivamente alle cose e alle persone. Il danno alla persona, nell’ambito della Rc Auto, è costituito da:

  • danno patrimoniale, suddiviso in lucro cessante e danno emergente;
  • danno non patrimoniale, connesso alla lesione della salute in maniera diretta.

Tutte le persone coinvolte in un sinistro hanno diritto al risarcimento di un danno fisico, tranne il conducente che ha causato l’incidente stesso, è la compagnia di assicurazione del responsabile che si prende carico dell’indennizzo. Se i danni fisici sono lievi, e quindi l’invalidità biologica permanente non supera il punteggio del 9%, la richiesta può essere inoltrata alla propria compagnia con la procedura di risarcimento diretto.

Rc Auto, cosa si intende per danni alla persona

Il danno alla persona nel nostro Codice Civile è quello provocato da un comportamento o attività illecita di altre persone. In pratica riguarda i costi che il danneggiato deve supportare per la lesione subita oppure è dovuto alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa o ancora si tratta dei mancati guadagni durante il periodo di malattia. Oltre a questa tipologia di danni, di natura patrimoniale, comprende anche quelli morali e di natura biologica che il danneggiato subisce a seguito della lesione. Tutti i comportamenti e le attività illecite che provocano danni ingiusti obbligano chi li commette a risarcire il danno.

Rc Auto, danno patrimoniale: come viene quantificato

Come abbiamo detto in apertura, il danno patrimoniale alla persona comprende lucro cessante e danno emergente, quest’ultimo riguarda le spese sostenute ad esempio per riabilitazione e medicinali, in conseguenze del danno subito, e deve essere ovviamente provato con documenti. Il lucro cessante invece è la perdita di guadagno temporanea, nel periodo di riposo forzato, o permanente, se si perde la capacità di lavorare per il resto della vita. Per stabilite l’entità del risarcimento di un danno patrimoniale si utilizza il criterio del reddito effettivo. Per ottenere il diritto all’indennizzo, che non scatta automaticamente, si deve provare di aver subito realmente una diminuzione del potenziale guadagno proprio a causa del sinistro in cui si è rimasti coinvolti.

Rc Auto, danno non patrimoniale: come viene quantificato

Con il danno non patrimoniale oggi si fa riferimento a quello per lesioni di non lieve entità e danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità. Per quantificarne la misura (per quelli di non lieve entità) si fa riferimento al vecchio sistema tabellare adottato del Tribunale di Milano, si è in attesa ormai da anni infatti di nuove tabelle aggiornate. Il risarcimento dei danni per lesioni di lieve entità invece si quantifica secondo criteri e misure stabilite nell’art. 139 del CdA, secondo il quale risultano risarcibili solo le microlesioni suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo. Vengono escluse quindi tutte quelle lesioni oggettivamente riscontrabili senza strumentazioni, le cicatrici sono un esempio.

Rc Auto, danni alla persona: come richiedere il risarcimento

Entro tre giorni dal sinistro, i soggetti coinvolti devono denunciare l’accaduto all’assicurazione, preferibilmente servendosi del modulo CAI. Alla denuncia segue la richiesta di risarcimento, se si è parte lesa, che, in caso di danni alla persona, deve essere inoltrata alla compagnia del conducente responsabile. La richiesta deve contenere:

  • gli estremi dei veicoli coinvolti;
  • data, luogo e modalità in cui è avvenuto l’incidente;
  • i dati di eventuali testimoni presenti;
  • l’età del danneggiato al momento dell’incidente (con attività lavorativa e reddito);
  • i certificati medici che attestino l’entità delle lesioni;
  • l’attestazione medica che provi l’avvenuta guarigione con o senza postumi.

La compagnia assicurativa, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, fa la valutazione e procede all’istruzione della pratica. Se sono contemplati anche i danni alla persona, l’assicurazione può chiedere al danneggiato di fare una visita medico-legale presso un proprio medico fiduciario, per accertare l’entità dei danni. Infine la compagnia formula un’offerta di risarcimento entro 90 giorni, termine stabilito per Legge, o comunica il rifiuto al risarcimento, ovviamente motivato. Il danno viene liquidato entro 15 giorni dalla formulazione dell’offerta.

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