Come funziona la contestazione immediata della multa?

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Restiamo nella tematica multe, che è una di quelle che interesse maggiormente gli automobilisti, e spieghiamo cosa intendiamo quando parliamo di contestazione immediata e le eccezioni che invece permettono invece una contestazione differita.

Che cos’è la contestazione di una multa?

Partiamo dal concetto base e spieghiamo cosa intendiamo con il termine contestazione: si tratta di quell’atto formale attraverso il quale si comunica al trasgressore (in questo caso di una norma del Codice della Strada principalmente) che ha commesso un fatto illecito accertato indicando quale disposizione ha violato. È un adempimento assolutamente obbligatorio perché consente di tutelare il diritto di difesa. In questo modo infatti chi deve rispondere della violazione della specifica disposizione sul piano sanzionatorio, viene messo anche nella condizione di predisporre le proprie difese.

Cosa intendiamo per contestazione immediata

Se il soggetto punito con una multa viola una specifica norma che troviamo all’interno del Codice della Strada, allora la contestazione viene fatta dall’agente preposto, che redige il processo verbale, in seguito all’accertamento della condotta illecita del trasgressore. Il verbale di contestazione può essere consegnato sia direttamente a mani della persona che ha violato la disposizione del Codice, sia all’eventuale coobbligato solidale, se presenti nel momento in cui è stato commesso l’illecito. In questo caso si tratta di contestazione immediata. Altrimenti il verbale può venire notificato successivamente, come ben sappiamo però non oltre i 90 giorni dall’avvenuto accertamento, pena l’estinzione del procedimento; in questo caso parliamo di contestazione differita.

Riassumendo:

  • la contestazione immediata avviene sul luogo del fatto con comunicazione diretta e personale al trasgressore e al soggetto solidalmente obbligato;
  • la contestazione differita avviene con notifica tempestiva a norma delle disposizioni del codice di rito civile.

Contestazione immediata: la regola

Il legislatore indica la contestazione immediata come la forma di comunicazione dell’addebito preferenziale rispetto a quella della notifica. Secondo l’art. 14 L. 689/1981, la violazione deve essere contestata immediatamente (se possibile) al trasgressore e all’obbligato in solido al pagamento della somma.

Anche l’articolo 200 del Codice della Strada esprime lo stesso principio e oltretutto stabilisce che il verbale di contestazione deve riportate le dichiarazioni degli interessati, la descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo.

La contestazione immediata, secondo quanto espresso in particolare dal Codice della Strada, ha un ruolo molto importante e anzi essenziale in funzione del legittimo svolgimento del procedimento sanzionatorio; tanto è vero che, se è possibile, non può mai essere omessa. La sua indebita omissione infatti costituisce una violazione di legge.

Tutti i casi in cui è assolutamente necessaria la contestazione immediata della multa sono ricavabili a contrariis dall’art. 201 c. 1-bis che vediamo in seguito. L’elencazione fatta ha carattere meramente esemplificativo e infatti si ammette pacificamente che possono avvenire anche degli altri casi oltre a quelli indicati in cui è impossibile fare la contestazione immediata, purché la circostanza impeditiva che viene dichiarata risulti espressamente dal verbale di accertamento e abbia anche una sua intrinseca logica.

Art. 201 Codice della Strada: l’eccezione

L’art. 201 del CdS si pone come eccezione alla regola della contestazione immediata sancita dall’art. 200, dichiara infatti che la contestazione può avvenire in via differita con obbligo di motivazione, salvo che avvenga uno di questi episodi:

  • sorpasso vietato;
  • passaggio dell’auto all’incrocio con semaforo rosso;
  • impossibilità di raggiungere un mezzo che viaggia a velocità eccessiva;
  • accertamento della violazione con apparecchi di rilevamento gestiti dagli organi di Polizia stradale, che permettono la determinazione dell’illecito in tempo successivo;
  • accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;
  • accertamento con dispositivi di cui all’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
  • rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

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