Incidente stradale contro l’albero, come funziona per i danni?

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Guidando l’auto purtroppo può capitare di perdere il controllo e di uscire fuori strada, andando a sbattere contro il tronco di un albero. Se la velocità di percorrenza era bassa e se si è fortunati, ci si salva senza alcun ferito più o meno grave, ma i danni al veicolo sono praticamente certi.

Questa tipologia di incidente può avvenire sia per disattenzione, che per eccesso di velocità, che ancora per danni sul manto stradale o, peggio, per uso di alcol o sostanze stupefacenti da parte di chi si trova al volante del veicolo.

Vediamo cosa succede quando avviene un incidente stradale di auto contro albero e chi deve pagare i danni. La responsabilità di risarcimento dipende dalla condotta tenuta rispettivamente da tutti i soggetti coinvolti. Il conducente del mezzo deve rispettare le regole di circolazione su strada, l’ente proprietario o che gestisce il tratto di strada potrebbe essere chiamato a risarcire i danni se non sono state eseguite la pulizia e la manutenzione. Ci sono anche altri aspetti da tenere in considerazione, vediamoli.

Distanza minima degli alberi dalla strada

Il Codice Civile e il Codice della strada regolamentano la distanza che devono avere alberi e siepi dalla sede stradale, stabilendo le fasce di rispetto all’interno e fuori dei centri abitati, per garantire la sicurezza della circolazione. Di seguito le regole:

  • centri abitati: distanza minima tra vegetazione e confine stradale 3 metri per gli alberi ad alto fusto, 1,5 metri per alberi a basso fusto e 0,5 metri per siepi e arbusti;
  • fuori dai centri abitati: la distanza è maggiore, ma mai inferiore a 6 metri dal confine stradale, 3 metri per le siepi o piantagioni.

La responsabilità per incidente stradale contro un albero

La responsabilità dell’incidente sarà solo ed esclusivamente del conducente nel caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Si tratta infatti di una condotta illecita, che provoca sanzioni amministrative e penali. I passeggeri trasportati da conducente ubriaco o drogato devono essere risarciti dall’assicurazione Rc Auto del veicolo incidentato.

Altrimenti sussiste la responsabilità del proprietario della strada, che deve risarcire i danni provocati dal pericolo latente costituito da alberi o siepi che eventualmente non rispettano le distanze prescritte dalla legge e che hanno provocato il problema che ha fatto sbandare l’auto, che ha causato quindi il sinistro contro l’albero stesso.

Cosa intendiamo per manutenzione stradale?

Lo Stato attraverso gli enti territoriali quali Province e Comuni è proprietario della strada; ci sono inoltre i gestori, come per esempio ANAS, che hanno l’obbligo di custodia della strada e devono quindi occuparsi della manutenzione, gestione e pulizia della sede viaria, compresi i marciapiedi e le piste ciclabili adiacenti.

È un dovere che riguarda sia la sede stradale che la banchina, che è il tratto in genere non asfaltato che si trova tra i margini della carreggiata e il limite della sede stradale. Questo significa, per esempio, che se ci sono delle radici nell’asfalto, allora chi è vittima di un sinistro contro un albero potrebbe ottenere il risarcimento da parte del gestore della strada, anche se le piante e gli alberi sono piantati rispettando le distanze.

Il risarcimento danni per incidente contro un albero

In caso di scontro di un mezzo contro un albero in prossimità della sede stradale generalmente la responsabilità viene attribuita all’ente proprietario della strada se non esegue la manutenzione a cui è obbligato oppure se non rispetta le distanze per la piantumazione di alberi e piante (quelle prescritte dal Codice).

L’obbligo di pulizia, manutenzione e gestione della strada però oggi, secondo una nuova sentenza del Tribunale di Milano “non si estende a tutto quanto presente in fondi adiacenti la sede stradale” , soprattutto se si tratta di strade di proprietà di soggetti privati, “laddove l’asserita insidia non si trovi proprio ai margini della carreggiata”, perché costituirebbe “un concreto ed effettivo pericolo per la circolazione veicolare o pedonale” che il proprietario deve prevenire (potrebbe ad esempio usare una segnaletica apposita).

Quindi secondo i giudici del Tribunale di Milano “se le piante sono di proprietà altrui, possono essere soggette alla manutenzione, gestione e pulizia da parte dell’amministrazione locale soltanto se sono soggette ad uso pubblico”. Chiaramente se il conducente esce di strada per condotta imprudente o violazione delle regole del Codice della Strada viene meno il nesso di causalità tra la manutenzione omessa e il sinistro. Non si ha quindi diritto al risarcimento dei danni.

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